Obbligo di comunicare la PEC al Registro Imprese

COMUNICAZIONE

A partire dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali, che si iscrivono nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese individuali artigiane, hanno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), come previsto dal comma 6 dell'art.16 del D.L.n. 185/2008, convertito dalla L.n. 2/2009, e modificato dall'art.37 del D.L.n. 5/2012, convertito dalla L.n. 35/2012.

Si segnala che non è possibile iscrivere quale casella PEC dell'impresa quella con dominio "…@postacertificata.gov.it". Tale casella infatti, è riservata esclusivamente al cittadino, soggetto privato.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale sono tenute, altresì, a depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.

Al pari di quanto avviene per le società, alla scadenza di tale termine, l'ufficio del Registro delle Imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art.2630 del Codice Civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di PEC.

Si comunica inoltre, che tale adempimento è esente da diritti di segreteria e da imposta di bollo se effettuato separatamente da qualsiasi altra richiesta di iscrizione/modifica. Nel caso in cui invece, la comunicazione della PEC avvenga contestualmente all'iscrizione dell'impresa o in occasione della presentazione di una denuncia di variazione della stessa, la pratica sconterà i diritti di segreteria e imposta di bollo dovuti per l'adempimento principale.

Si ricorda, infine, che la casella PEC dell'impresa deve essere comunicata solo dopo la sua attivazione.

 

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